Regio decreto 443/1927
Art. 50 — Le promozioni nei sottufficiali e nei militari di truppa, le nomine ai diversi impieghi ed alle cariche speci…
Art. 50. Le promozioni nei sottufficiali e nei militari di truppa, le nomine ai diversi impieghi ed alle cariche speciali, ed i passaggi da una ad altra compagnia hanno normalmente luogo alla fine di ogni quindicina, per avere effetto dal primo della quindicina successiva, e sono notificate alle compagnie in modo che esse siano ancora in tempo per comprenderle fra le variazioni dell'ultimo giorno della quindicina. Si avra' cura anche che le altre variazioni, sia che riguardino ufficiali, sottufficiali e militari di truppa o quadrupedi, vengano inscritte nei conti il giorno precedente a quello in cui debbono aver effetto sulla forza e sugli assegni.
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