Regio decreto 443/1927
Art. 466 — Presso ogni comando di corpo d'armata e' istituito un ufficio di contabilita' e di revisione retto da un uffi…
Art. 466. Presso ogni comando di corpo d'armata e' istituito un ufficio di contabilita' e di revisione retto da un ufficiale superiore del corpo di amministrazione, e composto degli altri ufficiali del corpo stesso necessari per il suo funzionamento.
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