Regio decreto 443/1927
Art. 467 — Spetta agli uffici di contabilita' e di revisione: a) tenere le contabilita' speciali aperte con le sezioni d…
Art. 467. Spetta agli uffici di contabilita' e di revisione: a) tenere le contabilita' speciali aperte con le sezioni di tesoreria, a norma degli articoli 472 e seguenti; b) richiedere al Ministero della guerra le anticipazioni di fondi, sui vari capitoli del bilancio, per gli enti della circoscrizione, nei limiti delle assegnazioni loro fatte a norma degli articoli 66 e seguenti; c) distribuire agli enti della circoscrizione i fondi loro assegnati dal Ministero, compresi quelli di cui ai successivi articoli 472 e seguenti; d) disporre, per conto degli enti della circoscrizione, eventuali pagamenti a creditori degli enti medesimi; e) tenere il conto delle assegnazioni in contanti ed in materia avute dal Ministero per gli enti della circoscrizione, e delle relative erogazioni fatte agli enti medesimi; f) eseguire, secondo le norme impartite dal Ministero della guerra la revisione delle contabilita' in contanti ed in materia degli enti della circoscrizione, eccettuate quelle per le quali il Ministero stesso, di concerto con quello delle finanze, disponga diversamente; g) disimpegnare quegli altri incarichi di ordine contabile che vengano loro affidati dal Ministero o dal comando del corpo d'armata.
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