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Regio decreto 443/1927

Art. 465 — L'ispettore amministrativo durante le assenze e' sostituito dal funzionario civile del Gruppo A appartenente …

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Art. 465. L'ispettore amministrativo durante le assenze e' sostituito dal funzionario civile del Gruppo A appartenente al suo ufficio che lo segue in grado ed in anzianita', ovvero da altro funzionario del Gruppo stesso inviato dal Ministero della guerra.

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