Regio decreto 443/1927
Art. 394 — Le materie prime e gli accessori, come pure gli oggetti fuori servizio utilizzabili per le riparazioni, sono …
Art. 394. Le materie prime e gli accessori, come pure gli oggetti fuori servizio utilizzabili per le riparazioni, sono prelevati - a misura del bisogno - dal magazzino del corpo a cura del direttore amministrativo del laboratorio, dietro rilascio di apposito buono. Per gli oggetti non esistenti nel magazzino il direttore del laboratorio fa le proposte di acquisti al gestore, il quale provvede a norma dell'art. 385. Per i piccoli acquisti, il gestore puo' dare incarico al direttore dei laboratori, sempre nei limiti dell'art. 385, affidandogli all'uopo apposito fondo permanente.
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