Regio decreto 443/1927
Art. 393 — Il servizio delle riparazioni ad economia e' fatto normalmente mediante operai militari, con l'eventuale comp…
Art. 393. Il servizio delle riparazioni ad economia e' fatto normalmente mediante operai militari, con l'eventuale compenso come all'art. 390. Quando esigenze del servizio lo richiedano, si puo' ricorrere all'opera di operai borghesi straordinari la cui mercede - a giornata o a cottimo - e' fissata dall'ufficiale che esercita la gestione. Tali operai sono licenziati - senza diritto ad alcuno speciale compenso - appena ultimato il lavoro pel quale vennero assunti in servizio o anche prima se l'ufficiale suddetto lo ritenga necessario. Al termine di ogni esercizio finanziario sono, in ogni caso, licenziati tutti gli operai straordinari, salvo a riammettere quelli la cui opera sia ritenuta strettamente necessaria.
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