Regio decreto 443/1927
Art. 395 — Il pagamento degli operai e' fatto dal direttore del laboratorio al termine di ogni settimana prelevando i fo…
Art. 395. Il pagamento degli operai e' fatto dal direttore del laboratorio al termine di ogni settimana prelevando i fondi occorrenti dalla cassa del corpo in base ai fogli-paga e rendendo conto delle somme pagate coi detti fogli quietanzati e con gli altri documenti giustificativi.
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