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Regio decreto 443/1927

Art. 346 — I conti del materiale sono tenuti in evidenza con Registri analitici riassuntivi, che rappresentano l'inventa…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/346parte di Regio decreto 443/1927
Art. 346. I conti del materiale sono tenuti in evidenza con Registri analitici riassuntivi, che rappresentano l'inventario del materiale al primo giorno di ogni anno finanziario, gli annienti e le diminuzioni avvenute nell'esercizio, e dimostrano il carico risultante all'ultimo giorno dell'esercizio medesimo. I registri di ogni nuovo esercizio sono iniziati riportandovi le risultanze della gestione precedente. La stessa norma si applica nei casi di definitiva sostituzione del consegnatario, e quando, per effetto di cambio di guarnigione, il consegnatario di' un magazzino passi alla dipendenza di altro reggimento, fermo rimanendo quanto e' detto all'ultimo comma dell'art. 312.

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