Regio decreto 443/1927
Art. 347 — Si tengono tanti registri quanti sono i gruppi in cui il materiale si distingue, e sopra ciascun registro i m…
Art. 347. Si tengono tanti registri quanti sono i gruppi in cui il materiale si distingue, e sopra ciascun registro i materiali sono descritti per categoria e, in ciascuna categoria, secondo il numero d'ordine categorico.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.