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Regio decreto 443/1927

Art. 345 — Quando avvengono trasformazioni di materiali, si devono portare in diminuzione le materie prime sotto la data…

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Art. 345. Quando avvengono trasformazioni di materiali, si devono portare in diminuzione le materie prime sotto la data medesima in cui si assumono in carico gli oggetti costruiti o i nuovi prodotti, e compilare quindi contemporaneamente due richieste distinte, una per lo scarico e l'altra pel carico. Devono pure essere fatti sotto la stessa data i movimenti richiesti dalla scomposizione o ricomposizione di materiali costituiti da piu' oggetti, e quelli dipendenti da cambiamenti di categoria, numero d'ordine categorico e tariffa.

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