Regio decreto 443/1927
Art. 345 — Quando avvengono trasformazioni di materiali, si devono portare in diminuzione le materie prime sotto la data…
Art. 345. Quando avvengono trasformazioni di materiali, si devono portare in diminuzione le materie prime sotto la data medesima in cui si assumono in carico gli oggetti costruiti o i nuovi prodotti, e compilare quindi contemporaneamente due richieste distinte, una per lo scarico e l'altra pel carico. Devono pure essere fatti sotto la stessa data i movimenti richiesti dalla scomposizione o ricomposizione di materiali costituiti da piu' oggetti, e quelli dipendenti da cambiamenti di categoria, numero d'ordine categorico e tariffa.
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