Regio decreto 443/1927
Art. 312 — Nei casi di definitiva sostituzione nella carica di consegnatario del materiale, l'ufficiale cessante procede…
Art. 312. Nei casi di definitiva sostituzione nella carica di consegnatario del materiale, l'ufficiale cessante procede alla consegna del magazzino all'ufficiale subentrante. A questo scopo, si chiudono le scritture dei registri per dimostrare cio' che deve esistere nel magazzino al momento della consegna, e si procede alla ricognizione del materiale. Del risultato della fatta ricognizione si fa quindi constare con apposito verbale comprovante quanto si e' accertato nel corso di essa, nonche' con dichiarazione sui registri. Tanto il verbale, quanto i registri devono essere firmati dall'ufficiale cessante e dall'ufficiale subentrante. Quando la sostituzione avvenga entro tre mesi dalla fine dell'esercizio, il consegnatario subentrante puo' accettare come propria la gestione dal 1° luglio sulla base del conto giudiziale chiuso e dei movimenti avvenuti. Egli ha percio' l'obbligo di rendersi conto della regolarita' dei documenti relativi ai movimenti stessi, per prendere per intiero la responsabilita' delle scritture a partire dal 1° luglio.
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