Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 313
Regio decreto 443/1927

Art. 313 — Nel caso che il consegnatario del materiale debba assentarsi temporaneamente, la gestione provvisoria del mag…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/313parte di Regio decreto 443/1927
Art. 313. Nel caso che il consegnatario del materiale debba assentarsi temporaneamente, la gestione provvisoria del magazzino e' delegata ad altro ufficiale di sua fiducia. La delegazione e' fatta risultare da apposito atto firmato dal consegnatario del materiale. La responsabilita' continua pero' a rimanere al consegnatario, salvo per le irregolarita' che potessero provarsi successe durante la sua assenza. E' percio' suo obbligo, al rientrare al corpo, di rendersi conto del modo con cui la gestione fu condotta e rappresentata, per ripigliare per intero la responsabilita' delle scritture. Quando si tratti di malattia o di misure disciplinari, che lascino supporre una assenza maggiore di 30 giorni, il consegnatario ha il diritto di chiedere al comandante del corpo che si proceda alla consegna regolare del magazzino ad altro ufficiali, con facolta' di farsi rappresentare, per le operazioni della consegna, da persona di sua fiducia, la quale deve firmare relativo verbale. La delegazione deve risultare da dichiarazione scritta dal consegnatario da allegarsi al verbale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 312 Art. 314 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.