Regio decreto 443/1927
Art. 311 — Le eccedenze di robe, che avvenga di rinvenire in seguito a ricognizioni ed ispezioni, sono assunte nei conti…
Art. 311. Le eccedenze di robe, che avvenga di rinvenire in seguito a ricognizioni ed ispezioni, sono assunte nei conti dello Stato. Le deficienze non possono compensarsi colle eccedenze rinvenute, tranne che risulti provato che le une e le altre siano da attribuirsi ad errore contabile o di scritturazione.
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