Regio decreto 443/1927
Art. 310 — I comandanti di compagnia, e gli altri ufficiali che hanno in custodia materiali, sono responsabili delle rob…
Art. 310. I comandanti di compagnia, e gli altri ufficiali che hanno in custodia materiali, sono responsabili delle robe loro affidate, sia provvisoriamente, sia a titolo di dotazione. Rispondano, inoltre, dei danni ai materiali in distribuzione alla truppa posta sotto i loro ordini quando i danni stessi derivino da loro negligenza o mancata vigilanza.
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