Regio decreto 443/1927
Art. 309 — Il consegnatario del materiale ha l'obbligo di proporre al gestore, pel tramite del capo dell'ufficio d'ammin…
Art. 309. Il consegnatario del materiale ha l'obbligo di proporre al gestore, pel tramite del capo dell'ufficio d'amministrazione, i provvedimenti intesi ad assicurare la custodia e la buona conservazione dei materiali contenuti nei magazzini. Il detto ufficiale e' responsabile dei danni che, per avventura, possano derivare dal non aver provveduto adeguatamente.
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