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Regio decreto 443/1927

Art. 242 — Nei casi di chiamate e di congedamenti di classi possono essere istituite, in determinate localita', stazioni…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/242parte di Regio decreto 443/1927
Art. 242. Nei casi di chiamate e di congedamenti di classi possono essere istituite, in determinate localita', stazioni di vettovagliamento per la somministrazione dei viveri agli uomini di passaggio. Esse funzionano per conto di un corpo designato dal comandante del presidio, e le spese sono conteggiate dal detto corpo a carico del capitolo dei viveri. Agli uomini che devono ricevere i viveri dalle stazioni di vettovagliamento e' corrisposta l'indennita' di trasferta sotto deduzione dell'importo dei viveri nella misura determinata dal Ministero. Qualora ricevessero il vitto uomini pei quali, nel corrispondere l'indennita' di trasferta, non fosse stato tenuto conto di tale somministrazione, essi ne pagano l'importo nel modo indicato all'art. 240.

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