Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 241
Regio decreto 443/1927

Art. 241 — In modo analogo a quello stabilito nell'articolo precedente si procede quando siano ammessi a convivere al ra…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/241parte di Regio decreto 443/1927
Art. 241. In modo analogo a quello stabilito nell'articolo precedente si procede quando siano ammessi a convivere al rancio presso un corpo uomini dell'arma dei carabinieri Reali o di corpi armati dipendenti da altre Amministrazioni.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 240 Art. 242 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.