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Regio decreto 443/1927

Art. 243 — Gli oggetti di corredo si distinguono, rispetto al loro stato d'uso, in 4 classi: nuovi, ottimi, buoni e medi…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/243parte di Regio decreto 443/1927
Art. 243. Gli oggetti di corredo si distinguono, rispetto al loro stato d'uso, in 4 classi: nuovi, ottimi, buoni e mediocri. Gli oggetti nuovi sono assunti in carico al prezzo di tariffa; gli ottimi a tre quarti del detto prezzo; i buoni alla meta', ed i mediocri a un quarto. L'assegnazione di ogni oggetto e' fatta a quella classe al cui prezzo piu' s'avvicina il valore che puo' attribuirsi all'oggetto stesso. Gli oggetti ai quali sia da attribuirsi un valore compreso tra il quarto e il decimo del prezzo di tariffa sono assegnati alla quarta classe (mediocri). Quelli di valore inferiore sono dichiarati fuori servizio, ma debbono essere utilizzati, sempreche' sia possibile, nei servizi di pulizia ed altri nell'interno delle caserme o per le riparazioni. Essi sono, pertanto, portati in diminuzione, nei registri di carico, dalla categoria cui erano primitivamente assegnati, e ripresi in carico sotto il titolo di « oggetti di corredo fuori servizio ». La dichiarazione di « fuori servizio » e' emessa da una commissione nominata dal comandante del corpo e composta di tre ufficiali uno dei quali comandante di compagnia. La commissione assegna agli oggetti un valore complessivo per ogni specie, al quale valore gli oggetti stessi devono essere ripresi in carico. Gli oggetti non piu' utilizzabili sono dichiarati fuori uso dalla stessa commissione di cui al comma precedente, e sono venduti con le norme dell'art. 331.

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