Regio decreto 443/1927
Art. 213 — All'atto della cessazione dal servizio o della morte di sottufficiali o militari di truppa i corpi trattengon…
Art. 213. All'atto della cessazione dal servizio o della morte di sottufficiali o militari di truppa i corpi trattengono - sino alla misura consentita - sugli assegni da pagare, l'importo dei debiti degli uomini medesimi. Delle somme non ricuperate i corpi inviano trimestralmente al Ministero una nota, distinguendo le somme stesse secondo la natura e provenienza del debito e indicando quali dei debitori abbiano presumibilmente diritto a pensione o ad altro assegno non pagabile dal corpo.
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