Regio decreto 443/1927
Art. 212 — Per gli uomini che vengano trasferiti ad altri corpi, il debito che risultasse all'atto del trasferimento vie…
Art. 212. Per gli uomini che vengano trasferiti ad altri corpi, il debito che risultasse all'atto del trasferimento viene notificato al corpo ricevente e da questo liquidato con le norme di cui all'art. 187. Per gli uomini trasferiti di compagnia e per gli aggregati si osservano le norme degli articoli 324 e 325.
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