Regio decreto 443/1927
Art. 214 — Il Ministero provvede al ripianamento del fondo scorta dei singoli corpi e al ricupero dei debiti degli uomin…
Art. 214. Il Ministero provvede al ripianamento del fondo scorta dei singoli corpi e al ricupero dei debiti degli uomini che abbiano diritto ad assegni a carico dello Stato; dopo di che delibera l'annullamento delle partite non superiori alle lire venti e notifica ai corpi quelle delle quali essi debbono curare il ricupero.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.