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Regio decreto 443/1927

Art. 214 — Il Ministero provvede al ripianamento del fondo scorta dei singoli corpi e al ricupero dei debiti degli uomin…

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Art. 214. Il Ministero provvede al ripianamento del fondo scorta dei singoli corpi e al ricupero dei debiti degli uomini che abbiano diritto ad assegni a carico dello Stato; dopo di che delibera l'annullamento delle partite non superiori alle lire venti e notifica ai corpi quelle delle quali essi debbono curare il ricupero.

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