Regio decreto 443/1927
Art. 192 — Quando non sia possibile ricuperare sulla pensione o su altri assegni dell'ufficiale l'intera somma da lui do…
Art. 192. Quando non sia possibile ricuperare sulla pensione o su altri assegni dell'ufficiale l'intera somma da lui dovuta, per la morte del debitore o perche' il medesimo abbia cessato dal servizio senza diritto a pensione o ad altri assegni a carico dello Stato, il Ministero provvede secondo le norme ordinarie per il ricupero dei crediti dello Stato.
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