Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 193
Regio decreto 443/1927

Art. 193 — Per provare il numero delle razioni foraggio dovute, gli ufficiali debbono mensilmente far tenere all'ufficio…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/193parte di Regio decreto 443/1927
Art. 193. Per provare il numero delle razioni foraggio dovute, gli ufficiali debbono mensilmente far tenere all'ufficio d'amministrazione del corpo una Dichiarazione di esistenza dei cavalli dalla quale risulti: il numero dei cavalli di servizio effettivamente posseduti al principio del mese, le variazioni successivamente occorse e il conseguente numero delle razioni dovute per il mese stesso, distinguendo quelle prelevate in natura da quelle dovute all'infermeria-cavalli, o che eventualmente possano spettare in contanti.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 192 Art. 194 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.