Regio decreto 443/1927
Art. 193 — Per provare il numero delle razioni foraggio dovute, gli ufficiali debbono mensilmente far tenere all'ufficio…
Art. 193. Per provare il numero delle razioni foraggio dovute, gli ufficiali debbono mensilmente far tenere all'ufficio d'amministrazione del corpo una Dichiarazione di esistenza dei cavalli dalla quale risulti: il numero dei cavalli di servizio effettivamente posseduti al principio del mese, le variazioni successivamente occorse e il conseguente numero delle razioni dovute per il mese stesso, distinguendo quelle prelevate in natura da quelle dovute all'infermeria-cavalli, o che eventualmente possano spettare in contanti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.