Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 191
Regio decreto 443/1927

Art. 191 — Per gli ufficiali che cessino definitivamente dal servizio o muoiano, i debiti lasciati verso il fondo scorta…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/191parte di Regio decreto 443/1927
Art. 191. Per gli ufficiali che cessino definitivamente dal servizio o muoiano, i debiti lasciati verso il fondo scorta sono dai corpi ripianati a carico del capitolo spese generali, ed i corpi stessi inviano poi al Ministero, per il relativo ricupero, la dichiarazione dei debiti lasciati dagli ufficiali, nella quale quindi tali debiti vanno indicati come esistenti verso il detto capitolo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 190 Art. 192 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.