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Regio decreto 443/1927

Art. 190 — Per gli ufficiali che passano a prestar servizio presso altre amministrazioni dello Stato il corpo perdente t…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/190parte di Regio decreto 443/1927
Art. 190. Per gli ufficiali che passano a prestar servizio presso altre amministrazioni dello Stato il corpo perdente trasmette la dichiarazione di cui sopra all'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Questo rimborsa a carico del proprio fondo scorta il debito che l'ufficiale ha verso il fondo scorta del corpo e da' comunicazione dei debiti dell'ufficiale medesimo all'amministrazione cui questi e' trasferito, curando il ricupero della parte che interessa il fondo scorta.

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