Regio decreto 443/1927
Art. 189 — Per gli ufficiali condannati al carcere od alla reclusione militare, i debiti verso la cassa sono passati al …
Art. 189. Per gli ufficiali condannati al carcere od alla reclusione militare, i debiti verso la cassa sono passati al comando dei riparti di correzione e stabilimenti militari di pena. Se pero' la condanna porta con se' la perdita di ogni diritto a pensione, il debito e' liquidato dal corpo cui l'ufficiale cessa di appartenere, colle norme stabilite in appresso per gli ufficiali che cessano definitivamente dal servizio.
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