Regio decreto 443/1927
Art. 188 — Per gli ufficiali collocati in disponibilita', in aspettativa, e in congedo provvisorio, il corpo perdente tr…
Art. 188. Per gli ufficiali collocati in disponibilita', in aspettativa, e in congedo provvisorio, il corpo perdente trasmette al corpo che deve prendere in forza i detti ufficiali una dichiarazione dei debiti analoga a quella stabilita dall'articolo precedente. Il corpo ricevente liquida i debiti dei detti ufficiali e procede al ricupero nel modo indicato per gli ufficiali trasferiti ad altro corpo. Per gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria, il corpo perdente trasmette al corpo che deve prenderli in forza la dichiarazione dei debiti da essi lasciati verso il fondo scorta. Il corpo ricevente rimborsa le somme a carico del proprio fondo scorta, e procede al ricupero mediante ritenute sull'indennita' di posizione ausiliaria spettante agli ufficiali medesimi. Contemporaneamente il corpo perdente invia al Ministero della guerra una dichiarazione, in duplice copia, degli altri debiti lasciati dai detti ufficiali, e il Ministro provvede al ricupero sulla loro pensione.
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