Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 176
Regio decreto 443/1927

Art. 176 — Agli ufficiali che debbano mettersi in viaggio isolatamente, possono essere accordate anticipazioni sulle ind…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/176parte di Regio decreto 443/1927
Art. 176. Agli ufficiali che debbano mettersi in viaggio isolatamente, possono essere accordate anticipazioni sulle indennita' che saranno ad essi dovute, notandone il pagamento sul certificato di viaggio. Le anticipazioni debbono poi essere integralmente ritenute all'atto del pagamento delle indennita' dovute.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 175 Art. 177 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.