Regio decreto 443/1927
Art. 175 — Le indennita' eventuali non continuative e le indennita' di pubblica sicurezza sono pagate a servizio ultimat…
Art. 175. Le indennita' eventuali non continuative e le indennita' di pubblica sicurezza sono pagate a servizio ultimato, salvo che questo si prolunghi oltre l'ultimo del mese, nel qual caso e' l'ultimo giorno del mese pagata la parte riferibile al mese stesso. La parte di assegni o indennita' maturata nell'esercizio finanziario scaduto e non potuta comprendere nei pagamenti effettuati entro il 30 giugno e' corrisposta, fino al 30 settembre successivo, in conto dell'esercizio stesso, ai sensi dell'art. 61 della legge per la contabilita' generale dello Stato. Ove fosse necessario effettuare pagamenti anche dopo il 30 settembre, la relativa spesa e' imputata alla competenza dell'esercizio in cui avviene il pagamento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.