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Regio decreto 443/1927

Art. 177 — Le indennita' di viaggio per gli ufficiali trasferiti di corpo sono pagate e conteggiate dal corpo ricevente

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/177parte di Regio decreto 443/1927
Art. 177. Le indennita' di viaggio per gli ufficiali trasferiti di corpo sono pagate e conteggiate dal corpo ricevente. In conseguenza, le anticipazioni che, a richiesta degli ufficiali, fossero corrisposte dal corpo perdente, sono richieste in rimborso al corpo ricevente.

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