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Regio decreto 443/1927

Art. 165 — Al bucato si provvede, possibilmente, con apposite convenzioni fissando il compenso ad un tanto per oggetto o…

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Art. 165. Al bucato si provvede, possibilmente, con apposite convenzioni fissando il compenso ad un tanto per oggetto o ad un tanto per giornata di presenza, secondo che stabilira' il comandante del corpo. La retribuzione pel servizio di barbiere e' fissata dal comandante del corpo ed e' corrisposta a cura dei comandanti di compagnia. Il sapone e il grasso lucido per gli uomini di truppa sono acquistati a cura dell'amministrazione del corpo, nel modo che credera' piu' opportuno.

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