Regio decreto 443/1927
Art. 166 — E' acquistato a cura dell'amministrazione del corpo tutto quanto occorra per l'illuminazione e la pulizia del…
Art. 166. E' acquistato a cura dell'amministrazione del corpo tutto quanto occorra per l'illuminazione e la pulizia delle caserme, escluse le spese d'impianto e di illuminazione a gas o a luce elettrica. Anche tali acquisti vengono fatti nel modo ritenuto piu' opportuno. Ai corpi incaricati del servizio d'illuminazione e pulizia delle fortezze e dei corpi di guardia di presidio, il Ministero assegno una somma annua da spendere in piu' dei limiti stabiliti per le spese generali.
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