Regio decreto 443/1927
Art. 164 — I provvedimenti per l'educazione e l'istruzione delle truppe sono presi dai comandanti di corpo sotto l'osser…
Art. 164. I provvedimenti per l'educazione e l'istruzione delle truppe sono presi dai comandanti di corpo sotto l'osservanza delle disposizioni speciali emanate dal Ministero, o dai comandanti di corpo d'armata, o da altre autorita' militari. Le spese relative comprendono: le spese per le scuole e le sale di ritrovo della truppa, come acquisto e manutenzione dei mobili e suppellettili, cancelleria, libri, periodici, i compensi agli insegnanti e agli incaricati di conferenze, e le eventuali sovvenzioni alle scuole private frequentate dai militari.
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