Regio decreto 443/1927
Art. 161 — La sovrapaga ai musicanti e' corrisposta alla fine di ogni quindicina per cura dell'aiutante maggiore, il qua…
Art. 161. La sovrapaga ai musicanti e' corrisposta alla fine di ogni quindicina per cura dell'aiutante maggiore, il quale riceve all'uopo i fondi dalla cassa del corpo sulla presentazione di apposito specchio.
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