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Regio decreto 443/1927

Art. 162 — I provvedimenti che occorrano per la tutela dell'igiene della truppa son presi dal comandante del corpo con o…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/162parte di Regio decreto 443/1927
Art. 162. I provvedimenti che occorrano per la tutela dell'igiene della truppa son presi dal comandante del corpo con ordine del giorno, sentito il parere degli ufficiali medici. Occorrendo, si faranno distribuzioni straordinarie di caffe', vino, latte e liquori. Nell'ordine del giorno sono pure indicati la misura e i modi della distribuzione. Quando si tratta di distribuzioni continuative da protrarsi per oltre tre giorni, ne e' chiesta l'autorizzazione al comandante del corpo d'armata da cui dipendono le truppe alle quali le distribuzioni abbisognano.

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