Regio decreto 443/1927
Art. 160 — L'ammissione nel corpo della musica e' fatta dal comandante del corpo
Art. 160. L'ammissione nel corpo della musica e' fatta dal comandante del corpo. La relativa deliberazione deve contenere tutti gli obblighi e le condizioni cui si sottomettono i singoli musicanti, e copia di essa, sottoscritta dal musicante, e' custodita dall'aiutante maggiore.
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