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Regio decreto 443/1927

Art. 160 — L'ammissione nel corpo della musica e' fatta dal comandante del corpo

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/160parte di Regio decreto 443/1927
Art. 160. L'ammissione nel corpo della musica e' fatta dal comandante del corpo. La relativa deliberazione deve contenere tutti gli obblighi e le condizioni cui si sottomettono i singoli musicanti, e copia di essa, sottoscritta dal musicante, e' custodita dall'aiutante maggiore.

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