Regio decreto 374/1927
Art. 36 — Gli alloggiamenti sono del pari dovuti ai Carabinieri Reali in giro di perlustrazione o comandati in servizio…
Art. 36. Gli alloggiamenti sono del pari dovuti ai Carabinieri Reali in giro di perlustrazione o comandati in servizio di pubblica sicurezza nei Comuni dove non esista stazione dell'arma o questa sia molto lontana dalla frazione del Comune ove i Carabinieri compiono servizio.
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