Regio decreto 374/1927
Art. 35 — Gli ufficiali e la truppa dei Carabinieri Reali, in marcia, ai campi d'istruzione, grandi manovre, manovre di…
Art. 35. Gli ufficiali e la truppa dei Carabinieri Reali, in marcia, ai campi d'istruzione, grandi manovre, manovre di campagna o riuniti per esercitazioni di tiro al bersaglio, hanno diritto agli alloggiamenti da parte dei Comuni, al pari degli ufficiali e della truppa delle altre armi dell'esercito, colle norme stabilite dal presente regolamento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 374/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.