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Regio decreto 374/1927

Art. 35 — Gli ufficiali e la truppa dei Carabinieri Reali, in marcia, ai campi d'istruzione, grandi manovre, manovre di…

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Art. 35. Gli ufficiali e la truppa dei Carabinieri Reali, in marcia, ai campi d'istruzione, grandi manovre, manovre di campagna o riuniti per esercitazioni di tiro al bersaglio, hanno diritto agli alloggiamenti da parte dei Comuni, al pari degli ufficiali e della truppa delle altre armi dell'esercito, colle norme stabilite dal presente regolamento.

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