Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 374/1927Art. 37
Regio decreto 374/1927

Art. 37 — I Comuni sono altresi' obbligati ad alloggiare quei carabinieri che, comandati in servizio straordinario di p…

ELI /it/regio-decreto/1927/01/16/374/art/37parte di Regio decreto 374/1927
Art. 37. I Comuni sono altresi' obbligati ad alloggiare quei carabinieri che, comandati in servizio straordinario di pubblica sicurezza in localita' ove esista la caserma dell'arma, non possono trovar posto in essa per essere alloggiati.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 374/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 36 Art. 38 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.