Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 374/1927Art. 26
Regio decreto 374/1927

Art. 26 — Le seguenti localita' non potranno venir considerate come occupabili per alloggiamenti militari ne la formazi…

ELI /it/regio-decreto/1927/01/16/374/art/26parte di Regio decreto 374/1927
Art. 26. Le seguenti localita' non potranno venir considerate come occupabili per alloggiamenti militari ne la formazione dei ruoli degli obbligati: a) edifizi destinati stabilmente o temporaneamente a soggiorno di Sua Maesta' il Re e dei membri della Famiglia Reale, compresi i Principi del sangue; b) similmente del Sommo Pontefice e dei membri del Sacro Collegio, dei cardinali, degli arcivescovi e vescovi dello Stato nelle rispettive diocesi; c) edifizi, alloggi ed uffici delle legazioni e consolati delle potenze estere anche se accreditati presso la S. Sede Apostolica; d) tutti i locali indispensabili ed in uso pel servizio dello Stato e delle sue aziende e similmente delle Provincie e dei Comuni; e) le localita' destinate al pubblico culto divino; f) gli istituti per la cura degli ammalati e di beneficenza; g) i conventi di monache e, nei monasteri di monaci, i locali di clausura.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 374/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 25 Art. 27 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.