Regio decreto 374/1927
Art. 26 — Le seguenti localita' non potranno venir considerate come occupabili per alloggiamenti militari ne la formazi…
Art. 26. Le seguenti localita' non potranno venir considerate come occupabili per alloggiamenti militari ne la formazione dei ruoli degli obbligati: a) edifizi destinati stabilmente o temporaneamente a soggiorno di Sua Maesta' il Re e dei membri della Famiglia Reale, compresi i Principi del sangue; b) similmente del Sommo Pontefice e dei membri del Sacro Collegio, dei cardinali, degli arcivescovi e vescovi dello Stato nelle rispettive diocesi; c) edifizi, alloggi ed uffici delle legazioni e consolati delle potenze estere anche se accreditati presso la S. Sede Apostolica; d) tutti i locali indispensabili ed in uso pel servizio dello Stato e delle sue aziende e similmente delle Provincie e dei Comuni; e) le localita' destinate al pubblico culto divino; f) gli istituti per la cura degli ammalati e di beneficenza; g) i conventi di monache e, nei monasteri di monaci, i locali di clausura.
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