Regio decreto 374/1927
Art. 27 — E' consentito al somministratore dell'alloggio militare di collocare convenientemente ed a proprie spese gli …
Art. 27. E' consentito al somministratore dell'alloggio militare di collocare convenientemente ed a proprie spese gli ufficiali, la truppa od i cavalli assegnatigli in altre localita', purche' nello stesso abitato, pero' senza pregiudizio degli obblighi eguali incombenti a chi subentra.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 374/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.