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Regio decreto 374/1927

Art. 27 — E' consentito al somministratore dell'alloggio militare di collocare convenientemente ed a proprie spese gli …

ELI /it/regio-decreto/1927/01/16/374/art/27parte di Regio decreto 374/1927
Art. 27. E' consentito al somministratore dell'alloggio militare di collocare convenientemente ed a proprie spese gli ufficiali, la truppa od i cavalli assegnatigli in altre localita', purche' nello stesso abitato, pero' senza pregiudizio degli obblighi eguali incombenti a chi subentra.

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