Regio decreto 374/1927
Art. 25 — I Comuni operano quindi sul ruolo stesso la distribuzione degli alloggi, seguendo il numero d'ordine in cui s…
Art. 25. I Comuni operano quindi sul ruolo stesso la distribuzione degli alloggi, seguendo il numero d'ordine in cui sono inscritti i cittadini, in modo da non fare eseguire possibilmente nell'anno una seconda prestazione agli obbligati, se non quando il ruolo stesso, che dovra' comunicarsi ad ogni richiesta dell'autorita' militare, sia stato esaurito.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 374/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.