Regio decreto 2410/1926
Art. 6 — Il capo ufficio esercita sugli ufficiali superiori ed inferiori, e sugli impiegati civili addetti all'ufficio…
Art. 6. Il capo ufficio esercita sugli ufficiali superiori ed inferiori, e sugli impiegati civili addetti all'ufficio le funzioni di comandante di corpo e di capo servizio e assegna le varie mansioni al personale dipendente. In caso di assenza e' sostituito dall'ufficiale medico superiore capo sezione del servizio sanitario.
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