Regio decreto 2410/1926
Art. 7 — L'Ufficio centrale di sanita' e' composto di una sezione che tratta la parte tecnica sanitaria e di un repart…
Art. 7. L'Ufficio centrale di sanita' e' composto di una sezione che tratta la parte tecnica sanitaria e di un reparto amministrativo contabile. La sezione tecnica sanitaria e' retta da un tenente colonnello o maggiore medico del Regio Esercito o della Regia Marina. Il reparto amministrativo e' retto da un consigliere.
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