Regio decreto 2410/1926
Art. 5 — L'Ufficio centrale di sanita' e' diretto da un ufficiale superiore medico capo ufficio (colonnello o tenente …
Art. 5. L'Ufficio centrale di sanita' e' diretto da un ufficiale superiore medico capo ufficio (colonnello o tenente colonnello dell'Esercito o della Marina), il quale dipende direttamente dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'aeronautica.
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