Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2410/1926Art. 40
Regio decreto 2410/1926

Art. 40 — Con la pronuncia dei giudizi di cui alla lettera e dell'articolo 38, deve essere determinato il periodo di li…

ELI /it/regio-decreto/1926/10/07/2410/art/40parte di Regio decreto 2410/1926
Art. 40. Con la pronuncia dei giudizi di cui alla lettera e dell'articolo 38, deve essere determinato il periodo di licenza di convalescenza che non potra' superare i due mesi. Trascorso detto periodo gli aeronaviganti non possono riprendere il volo se non dopo nuova visita presso un Istituto medico-legale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2410/1926 · fonte Normattiva ↗

← Art. 39 Art. 41 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.