Regio decreto 2410/1926
Art. 41 — Con la pronuncia dei giudizi di cui alla lettera d dell'articolo 38 deve essere determinato il periodo di asp…
Art. 41. Con la pronuncia dei giudizi di cui alla lettera d dell'articolo 38 deve essere determinato il periodo di aspettativa che si ritiene necessario concedere, tenendo presente che questo per gli ufficiali va dai quattro mesi ad un anno. I periodi di aspettativa possono esser successivamente rinnovati fino alla durata complessiva di anni tre. Trascorso tale periodo complessivo l'ufficiale tuttora non idoneo a qualsiasi servizio e' dispensato dal S. A. P. (lettera f dell'art. 38).
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