Regio decreto 2410/1926
Art. 39 — La inabilita' temporanea allo speciale servizio aeronavigante, di cui alla lettera b) del precedente articolo…
Art. 39. La inabilita' temporanea allo speciale servizio aeronavigante, di cui alla lettera b) del precedente articolo, e' pronunziata quando l'individuo conserva l'idoneita' completa per gli altri servizi non naviganti. Essa e' concessa a periodi successivi, variabili secondo i casi e non eccedenti i sei mesi a seguito di ciascuna visita. Quando i periodi vari concessi successivamente sommano a tre anni, se il visitando non ha riacquistata la idoneita' aeronavigante e' giudicato senz'altro permanentemente inabile al servizio aeronavigante (lettera e del precedente articolo).
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