Regio decreto 2410/1926
Art. 130 — Se la recluta non e' riconosciuta idonea al servizio in modo temporaneo o permanente, in base alle prescrizio…
Art. 130. Se la recluta non e' riconosciuta idonea al servizio in modo temporaneo o permanente, in base alle prescrizioni dell'elenco delle infermita' ed imperfezioni esimenti dal servizio i militari dell'Esercito, deve essere proposta direttamente a rassegna o inviata in osservazione all'ospedale militare, se questa sia prescritta dal citato elenco o se l'infermita' constatata sia di dubbia diagnosi. Le modalita' d'invio in osservazione od a rassegna sono le medesime di cui agli articoli 87 e 95 del presente regolamento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2410/1926 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.