Regio decreto 2410/1926
Art. 131 — L'ufficiale medico per ogni recluta deve determinare la statura, il perimetro toracico, ed il peso; rilevare …
Art. 131. L'ufficiale medico per ogni recluta deve determinare la statura, il perimetro toracico, ed il peso; rilevare se il visus e l'auditus siano nei limiti voluti per l'idoneita', se esistono difetti fisici, vizi di conformazione, ecc. Di tutto deve essere preso nota nel libretto personale della recluta.
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