Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2410/1926Art. 131
Regio decreto 2410/1926

Art. 131 — L'ufficiale medico per ogni recluta deve determinare la statura, il perimetro toracico, ed il peso; rilevare …

ELI /it/regio-decreto/1926/10/07/2410/art/131parte di Regio decreto 2410/1926
Art. 131. L'ufficiale medico per ogni recluta deve determinare la statura, il perimetro toracico, ed il peso; rilevare se il visus e l'auditus siano nei limiti voluti per l'idoneita', se esistono difetti fisici, vizi di conformazione, ecc. Di tutto deve essere preso nota nel libretto personale della recluta.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2410/1926 · fonte Normattiva ↗

← Art. 130 Art. 132 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.